FRODI ASSICURATIVE

Autore: F. Sulis e MR. Oliviero
ASSINEWS 314 –  dicembre 2019

Lo chiarisce la sentenza n. 41736 emessa il 30.05.2019 dalle Sezioni Unite
Penali della Corte di Cassazione per delimitare i confini della rinnova zione
del dibattimento, per chiarire se è necessario ripetere gli esami e l’acquisizione
delle prove e per stabilire che rileva nza abbia il consenso delle parti

Con la sentenza n. 41836 del 2019 gli ermellini hanno evidenziato che il primo punto da chiarire è se il principio di immutabilità del giudice (vedi approfondimento) comporta che il giudice che delibera debba essere lo stesso che abbia disposto l’ammissione della prova oppure “solo” quello davanti cui la prova è stata assunta.

Sul punto la giurisprudenza non è concorde: per una parte l’immutabilità esige unicamente che a decidere sia lo stesso giudice dinanzi cui si è svolta l’istruttoria dibattimentale, non rilevando se ad averla precedentemente ammessa fosse un diverso giudice; per un opposto orientamento, invece, l’immutabilità investe lo svolgimento dell’intera attività dibattimentale e quindi il giudice che decide deve essere lo stesso che ha deciso sulla richiesta delle prove. Riesaminando anche una precedente sentenza, sempre delle sezioni unite (la 2 del 1999), che ha affrontato il tema della rinnovazione dibattimentale, la Suprema Corte ha chiarito che l’immutabilità del giudice riguarda l’intera sequenza procedimentale: dalla dichiarazione di apertura del dibattimento in poi, atteso che costituisce logicamente il momento iniziale” del dibattimento stesso.

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